3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti - Lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti - Lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica reclami
Per segnalazioni e reclami inerenti il servizio di raccolta e trasporto rifiuti occorre compilare l'apposito modulo di reclamo predisposto dal gestore Ecoambiente Srl.
Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail: info@ecoambienterovigo.it oppure inviato per posta ordinaria all'indirizzo: ECOAMBIENTE SRL - Viale della Pace n. 5 ing. B - 45100 ROVIGO.
Per segnalazioni e reclami inerenti il servizio di pulizia e spazzamento strade occorre compilare l'apposito modulo di reclamo predisposto dal Comune di Corbola. Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail: corbola.ut@comune.corbola.ro.it.
L'Ufficio Tecnico comunale riceve dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e può essere contattato al numero 0426.45450 int. 5-2.
Per segnalazioni e reclami inerenti il servizio tariffe e rapporto con gli utenti occorre compilare l'apposito modulo di reclamo predisposto dal Comune di Corbola. Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail: tributicommercio@comune.corbola.ro.it.
L'Ufficio Tributi comunale riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e può essere contattato al numero 0426.45450 int. 4.
3.1.D Calendario e orari raccolta
Per tutte le informazioni sulla raccolta differenziata, è possibile consultare il calendario, che contiene informazioni sui servizi attivati, le frequenze, le modalità di conferimento.
Il tutto è consultabile al seguente link: http://www.ecoambienterovigo.it/corbola
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Le attività di pulizia degli spazi urbani, vie, piazze ed aree pubbliche vengono svolte manualmente e direttamente da operai dipendenti del Comune di Comune senza avvalersi di mezzi meccanizzati.
Nell’effettuazione del servizio di pulizia manuale è compresa la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati su tutto il territorio comunale, con sostituzione dei sacchi in essi contenuti.
Il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade organizza l’attività di spazzamento manuale all’occorrenza mentre l’attività di vuotatura dei cestini avviene con cadenza settimanale, solitamente nei giorni di lunedì o sabato, indicativamente dalle ore 07.00 alle ore 09.00.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
DOMESTICA - 1 OCCUPANTE
DOMESTICA - 2 OCCUPANTI
DOMESTICA - 3 OCCUPANTI
NON DOMESTICA - UFFICI e AGENZIE
NON DOMESTICA - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
NON DOMESTICA - BAR
NON DOMESTICA - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
Per il calcolo della TARI occorre tener presente che le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
UTENZE DOMESTICHE:
Gli elementi utili per il calcolo della TARI (utenze domestiche) sono i seguenti:
- superficie calpestabile dell'immobile in metri quadrati;
- periodo di riferimento;
- nucleo familiare;
- quota fissa;
- quota variabile;
- addizionale provinciale.
La quota fissa si calcola moltiplicando i metri quadrati dell'unità immobiliare per la tariffa parametrata al numero degli occupanti deliberata dal Comune.
Alla quota fissa si somma la quota variabile, sempre deliberata dal Comune in relazione al numero degli occupanti.
Per determinare il totale del dovuto a titolo di TARI occorre infine sommare al risultato ottenuto l'addizionale provinciale (attualmente deliberata dalla Provincia nella misura del 5%).
UTENZE NON DOMESTICHE:
Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, deliberate annualmente dal Comune.
Le tariffe variano in base alla tipologia di attività svolta all'interno dell'immobile.
Per il calcolo della TARI occorre moltiplicare tariffa fissa e variabile per la superficie dell'immobile espressa in metri quadrati.
Al risultato ottenuto occorre sommare l'addizionale provinciale (attualmente deliberata dalla Provincia nella misura del 5%).
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Articolo 20 - REGOLAMENTO TARI
RIDUZIONI DELLA TASSA
1. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo pari al 10 per cento;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10 per cento.
In questo caso il richiedente dovrà dichiarare:
- la modalità di gestione del compostaggio domestico (a mezzo di biocompostatore, gestione in cumulo o concimaia);
- che il processo verrà regolarmente controllato;
- che il processo non sarà causa di inconvenienti igienico-sanitari;
- che il processo avverrà ad idonea distanza dalle proprietà confinanti (nella zona del centro urbano ad una distanza di almeno 10 metri dai fabbricati esclusivamente mediante composter; mentre nelle zone periferiche è consentito ad una distanza di almeno 30 metri dai fabbricati con l’utilizzo di tutte le metodologie consentite);
- che il compost prodotto sarà effettivamente utilizzato sui terreni in uso al richiedente stesso.
3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti hanno effetto in base a quanto disposto dal comma 4 articolo 26 del presente Regolamento. Detta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza, il soggetto passivo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche al fine di accertare le reali condizioni dell’immobile.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Articolo 21 - REGOLAMENTO TARI
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa.
Articolo 22 - REGOLAMENTO TARI
RIDUZIONI PER IL RICICLO
1.
La tariffa dovuta dalle
utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti simili che il produttore dimostri di aver
avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
dal 30% al 40% di avvio al riciclo della produzione annua = 20% di riduzione della quota variabile
dal 40% al 60% di avvio al riciclo della produzione annua = 30% di riduzione della quota variabile
dal 60% in poi di avvio al riciclo della produzione annua = 40% di riduzione della quota variabile
4. La stima della produzione totale annua sarà effettuata sulla base di indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta;
5. Al fine di beneficiare di tali riduzioni, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva a quella di riferimento una domanda diretta all’Amministrazione corredata dalla documentazione idonea a dimostrare l’effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall’attività produttiva.
Articolo 11 - REGOLAMENTO TARI
ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini della verifica del requisito della prevalenza di rifiuti speciali si procede come segue:
- la quantità di rifiuto totale viene determinata applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell’utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari;
- il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali) nelle predette aree.
3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
Rimangono assoggettate alla tassa a titolo esemplificativo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
· Falegnamerie: -40%,
· Officine lavorazione materiali ferrosi: -30%,
· Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei: -40%,
· Autofficine per la riparazione veicoli: -40%,
· Autofficine di elettrauto: -40%,
· Gommisti: -40%,
· Distributori carburanti: -10%
· Autolavaggi: -30%
· Tipografie: -20%
· Laboratori di analisi, odontotecnici, dentistici, veterinari: -30%
· Laboratori fotografici: -25%
· Lavanderie: -25%
5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti…) distinti per codice CER e specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte;
b) produrre, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata a tassa per l’intero anno solare.
7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
Articolo 24 - REGOLAMENTO TARI
CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Nel caso in cui il contribuente volesse versare in un'unica soluzione dovrà utilizzare le tre deleghe di pagamento F24 e pagarle entro la scadenza prevista per la prima rata (31.05.2023).
Il calcolo delle prime due rate è stato effettuato tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2022, mentre la terza rata è stata calcolata utilizzando le tariffe deliberate per l'anno 2023 ai sensi dell' art. 15 bis D.L. 34/2019 convertito con modificazioni con L. 58/2019.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dell’imposta risultanti da denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Tuttavia, l’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97 disciplina la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella
base, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi del ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta come evidenziato nella sottostante tabella:
Giorni di ritardo
Misura sanzionatoria
Misura ravvedimento
1° giorno di ritardo
1 per cento
1/10 = 0,1% sprint
2° giorno di ritardo
2 per cento
1/10 = 0,2% sprint
3° giorno di ritardo
3 per cento
1/10 = 0,3% sprint
4° giorno di ritardo
4 per cento
1/10 = 0,4% sprint
5° giorno di ritardo
5 per cento
1/10 = 0,5% sprint
6° giorno di ritardo
6 per cento
1/10 = 0,6% sprint
7° giorno di ritardo
7 per cento
1/10 = 0,7% sprint
8° giorno di ritardo
8 per cento
1/10 = 0,8% sprint
9° giorno di ritardo
9 per cento
1/10 = 0,9% sprint
10° giorno di ritardo
10 per cento
1/10 = 1% sprint
11° giorno di ritardo
11 per cento
1/10 = 1,1% sprint
12° giorno di ritardo
12 per cento
1/10 = 1,2% sprint
13° giorno di ritardo
13 per cento
1/10 = 1,3% sprint
14° giorno di ritardo
14 per cento
1/10 = 1,4% sprint
15° giorno di ritardo fino al 30°
15 per cento
1/10 = 1,5% breve
Dal 31° giorno di ritardo al 90°
15 per cento
1/9 = 1,67% intermedio
Dal 91° giorno di ritardo
entro un anno dall’omissione
30 per cento
1/8 = 3,75% (lungo) versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Per i Tributi locali non c'è dichiarazione periodica
Giorni di ritardo
Misura sanzionatoria
Misura ravvedimento dal 2020
Nuova fattispecie
Versamento oltre l’anno di scadenza
ed entro due anni
30 per cento
1/7 = 4,28% versamento entro due anni dall’omissione o dall’errore.
Nuova fattispecie
Versamento oltre i due anni dalla scadenza
30 per cento
1/6= 5% versamento oltre i due anni dall’omissione
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Qualora il contribuente rilevi errori nella determinazione degli importi addebitati o sia in possesso di notizie, dati o elementi utili per la modifica della propria posizione contributiva, può rivolgersi personalmente all'Ufficio Tributi presso il Comune di Corbola - Piazza Martiri n. 107.
Eventuali segnalazioni possono essere presentate anche:
- via fax al n. 0426.953112;
- via e-mail all'indirizzo: tributicommercio@comune.corbola.ro.it
- via PEC all'indirizzo: comune.corbola.ro.it@legalmail.it
L'Ufficio Tributi è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Nel caso in cui il contribuente abbia versato una somma non dovuta potrà richiedere il rimborso compilando l'apposito modulo e facendolo pervenire all'Ufficio Tributi in uno dei modi sopra descritti.
3.1.R Documenti di riscossione online
Al momento il servizio non è attivabile in forma massiva.
Il contribuente che intende ricevere in formato elettronico i documenti, può farne richiesta agli indirizzi indicati nella sezione dei Recapiti 3.1.B.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
|
SOGGETTI GESTORI |
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COMUNE DI CORBOLA |
ECOAMBIENTE SRL |
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Indirizzo sede |
Piazza Martiri, 107 45015 CORBOLA (RO) |
Viale delle Industrie, 53/A 45100 ROVIGO |
Codice Fiscale |
81000290296 |
01452670290 |
Partita IVA |
00196450290 |
01452670290 |
Telefono |
0426.45450 int. 4 per UFFICIO TRIBUTI int. 5 per UFFICIO TECNICO |
0425.28878 |
Numero Verde / pronto intervento |
800 186 622 (Rif. Ecoambiente Srl) |
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SOGGETTI GESTORI |
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COMUNE DI CORBOLA |
ECOAMBIENTE SRL |
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Sito internet |
www.comune.corbola.ro.it |
www.ecoambienterovigo.it |
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UFFICIO TRIBUTI per informazioni, chiarimenti, reclami riguardanti le tariffe, avvisi bonari, accertamenti, solleciti, rimborsi, agevolazioni e rateizzazioni
tributicommercio@comune.corbola.ro.it
UFFICIO TECNICO per informazioni, chiarimenti, reclami riguardanti il servizio di spazzamento
corbola.ut@comune.corbola.ro.it
|
info@ecoambienterovigo.it |
PEC |
comune.corbola.ro@legalmail.it |
ecoambiente.rovigo@legalmail.it |
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Per effetto della Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Rovigo n. 9 del 19.04.2022 lo stesso ETC ha individuato, per tutti i bacini tariffari che compongono il Consiglio di Bacino Rovigo, il posizionamento secondo lo Schema 1 della matrice degli schemi regolatori di cui all’art. 3 comma 1 del TQRIF.
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Le rateizzazioni saranno concesse con le modalità previste nell’apposito Regolamento per la riscossione coattiva e per le rateizzazioni delle entrate comunali vigente adottato dal Comune (Deliberazione di C.C. n. 23 del 03.08.2020) di cui se ne riporta integralmente l'articolo 8.
ARTICOLO 8 - REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER LE RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI
RATEIZZAZIONI
1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
a) da euro 0,00 a euro 500,00: fino a 10 rate mensili;
b) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 14 rate mensili;
c) da euro 1.000,01 a euro 1.500,00: fino a 16 rate mensili;
d) da euro 1.500,01 a euro 2.000,00: fino a 18 rate mensili;
e) da euro 2.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
f) oltre euro 6.000,01: fino a 36 rate mensili.
In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato:
- per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, l’ultima dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione;
- per le società di persone e di capitali, l’ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate.
Le richieste saranno valutate di volta in volta dal Responsabile del Tributo, dal Responsabile dell’entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione forzata.
2. La rateizzazione può essere richiesta da parte del contribuente per ogni fase della riscossione (avvisi bonari, solleciti, avvisi di accertamento, ingiunzioni);
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Detta dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla Delibera ARERA n. 15 del 18.01.2022.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Corbola o disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune e deve contenere tutti gli elementi previsti dalla Delibera ARERA n. 15/2022.
La stessa deve essere sottoscritta dal dichiarante e presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio Tributi,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune.
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
All’atto della presentazione della dichiarazione inziale, di variazione o cessazione, il Comune rilascia un numero identificativo di protocollo, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio o di cessazione dello stesso.
Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento inviato al contribuente.
La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale riconsegna immobile…).
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
Se detti soggetti non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.