I terreni agricoli che diventano edificabili possono essere venduti dall’imprenditore agricolo scontando l’imposta di registro proporzionale invece dell’Iva. Lo ha precisato la Corte di Cassazione in un’ordinanza del 6 giugno scorso.
Con l’ordinanza la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che sosteneva l’applicazione dell’Iva e quindi dell’Irap. Secondo i giudici il terreno, divenendo edificabile, perde la sua qualità di bene strumentale per l’impresa e, pertanto, non rientra tra le operazioni imponibili ai fini Iva, di cui al Dpr 633/1972.
La Cassazione ha accolto in tutti e tre i gradi di giudizio la tesi di un contribuente, che aveva omesso l’applicazione dell’Iva, a fronte di una cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, posseduti come imprenditore agricolo. La decisione dello stesso imprenditore di escludere il terreno (divenuto edificabile a seguito di modifica del piano regolatore) ha tolto- secondo i giudici- “in via definitiva” ad esso il “carattere originario di bene strumentale”, con conseguente assoggettamento del relativo atto di cessione all’imposta di registro. La questione, comunque, è piuttosto controversa. La Suprema Corte già in passato si è espressa sul tema dell’assoggettabilità ad Iva della cessione di terreni edificabili, esprimendo talvolta parere favorevole ed altre volte parere contrario. L’ultima ordinanza considera un’ipotesi secondo cui i giudici di secondo grado avevano giustificato l’esclusione da Iva in quanto il terreno aveva una superficie modesta, adiacente le abitazioni, e perciò risultava estraneo all’esercizio dell’impresa agricola. Ma, se un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ha una dimensione rilevante e viene normalmente coltivato anche al momento della vendita, sussiste la strumentalità all’esercizio dell’attività agricola e quindi l’assoggettamento ad Iva dovrebbe essere obbligatorio.