La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014 – comma 637 lettera b) ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso. Sono state previste nuove importanti novità, di cui però solo una parte è applicabile ai tributi locali come ad esempio l'introduzione del cosiddetto ravvedimento intermedio:
Fra il 31° ed il 90° giorno dalla violazione è possibile ravvedersi pagando la sanzione ridotta di 1/9 del minimo. Nel caso (più frequente) di mancato pagamento alla scadenza di legge (es. IMU) la misura della sanzione ridotta sarà perciò pari a 1/9 del 30% ossia al 3,33%.
COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO?
Esclusivamente in via telematica utilizzando il Modello F24. Gli interessi devono essere indicati nel modello utilizzando gli appositi codici tributo, così come anche le sanzioni (l'elenco completo dei codici è sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).
Di seguito una tabella riepilogativa: