Il decreto 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014 per i terreni agricoli.
SONO ESENTI i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’ISTAT, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
SONO ESENTI i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
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