Cosa sono i rifiuti speciali? E qual è la loro differenza da quelli urbani? Sono alcune delle domande che spesso i contribuenti si pongono al momento di dover pagare la tassa sui rifiuti Tari.
Una risposta ci viene fornita dall'art. 184 del D.Lgs 52/2006 che classifica i rifiuti distinguendoli nelle due macro aree rifiuti urbani e rifiuti speciali.
I RIFIUTI URBANI (art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/2006) sono:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità; l'assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacente sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al punto 2),3)e 5).
I RIFIUTI SPECIALI (art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006) sono:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti ove ricorrano determinate condizioni (dettagliatamente stabilite dall'art. 186);
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti (CDR);
- i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
Nella categoria dei rifiuti urbani sono inclusi anche i rifiuti ad essi assimilati così come disciplinato o dai Comuni e/o dallo Stato.
Comuni
Secondo l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
Stato
Secondo invece l'art. 195 del D.Lgs 152/2006 sono inoltre di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazioni residente superiore a 10.000 abitanti.
Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o cumunque aperti al pubblico.
La corretta individuazione della classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ha rilevanza per i diversi effetti:
- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
- sugli obbligi di registrazione e comunicazione annuale;
- sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento.
Infine si ricorda che per una corretta classificazione delle diverse tipologie di rifiuti è necessario prendere in considerazione anche l'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, modificata di recente dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE, riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs n.152/2006.
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